Con la Delibera “40/2014”, successivamente modificata con la Delibera “261/2014”, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha apportato modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas, precedentemente disciplinata dalla Delibera “40/2004”.

La Delibera 40/2014 stabilisce che i clienti finali, richiedenti l’attivazione della fornitura di gas per un impianto di utenza “impianto di utenza nuovo” (Titolo II), per un impianto di utenza “impianto di utenza trasformato” o “impianto di utenza modificato” (Titolo III), debbano produrre ed inviare, od in alternativa il proprio venditore con formale delega, all’Azienda distributrice localmente competente, una documentazione definita attestante la corretta esecuzione dell’impianto, nel rispetto delle normative vigenti.

Nel caso di impianti gas aventi una portata termica maggiore di 116 kW e minore o uguale a 350 kW (impianti per i quali non occorre l’esame preventivo del progetto prevenzione incendi da parte dei VVF), è necessario che un professionista iscritto all’albo professionale produca, e il cliente aggiunga alla documentazione, un’apposita dichiarazione (Mod. DP allegato alle “Linee guida CIG n. 11/2018”) attestante l’avvenuta elaborazione e consegna di uno specifico progetto relativo al rispetto delle normative in materia antincendio.

Per impianti gas aventi portata termica maggiore di 350 kW è invece necessaria la presenza di parere di conformità rilasciato dai VVF.

Nel caso di impianto gas realizzato in più fasi e da più Imprese, per il quale non sono reperibili le Dichiarazioni di Conformità parziali precedenti con i relativi Allegati Obbligatori, ai fini dell’accertamento documentale, occorre che l’impresa incaricata della messa in servizio, verificate le parti preesistenti e concluse le eventuali proprie realizzazioni, produca la documentazione da accertare (allegati obbligatori a contenuto tecnico) dichiarando il tipo di intervento effettuato sull’impianto nuovo o modificato o, ancora, trasformato:

  1. realizzazione completa (nuovo impianto);
  2. realizzazione parziale o modifica e verifica di compatibilità delle parti preesistenti (nuovo impianto o modificato o trasformato);
  3. verifica di compatibilità dell’impianto interamente preesistente (nuovo impianto o modificato o trasformato).

Nei casi 2) e 3), tale dichiarazione comporta che l’impresa dichiarante  abbia effettuato per l’impianto, nella sua interezza e nel rispetto della Legge (art. 7 comma 3, Decreto 22 gennaio 2008, n.37) e della normativa applicabile in materia di sicurezza (ad esempio la norma UNI 10738 nel caso di impianto in servizio oggetto di modifica), le prove e le verifiche finalizzate a garantire la compatibilità della parte preesistente con la parte di impianto effettivamente realizzata o modificata. L’attestazione di compatibilità per le parti di impianto preesistenti, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione 40/2014, è resa mediante la compilazione e la firma del Rapporto Tecnico di Compatibilità.

Sono esclusi dall’applicazione della Delibera 40/2014 gli impianti gas destinati a servizi “esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali”; per gli impianti ad uso promiscuo (tecnologico e non), si applica esclusivamente alla parte di impianto dedicata agli usi non tecnologici.

L’Azienda distributrice eseguirà l’accertamento documentale sulla documentazione ricevuta in originale dal cliente finale o, se munito di delega formale, dal suo venditore al fine di accertare la coerenza degli impianti gas alle leggi e alle norme tecniche applicabili; la documentazione richiesta per l’esecuzione dell’accertamento deve pervenire ai seguenti recapiti:

  • Mediante consegna presso le sedi di zona di A.G.Re S.p.A.
  • Tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo:

A.G.Re S.p.A.
Accertamento Sicurezza Impianti
Via Olona 28
20016 Pero

L’accertamento della documentazione comporta, da parte dell’Azienda distributrice, l’addebito dei costi accertamento al venditore come stabilito dalla Delibera 40/2014 all’Art.8.:

  • € 47,00 (quarantasette)+ IVA per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW (30.100 Kcal/h);
  • € 60,00 (sessanta) + IVA per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW (30.100 Kcal/h) e minore o uguale a 350 kW (301.000 Kcal/h);
  • € 70,00 (settanta) + IVA per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore a 350 kW (301.000 Kcal/h).

Per eseguire l’accertamento il cliente finale o, se munito di delega formale, il suo venditore, dovranno far pervenire all’Azienda distributrice tutti gli “allegati tecnici obbligatori”; si allega la “guida” per la corretta compilazione degli allegati tecnici obbligatori.

La documentazione da presentare per l’accertamento dal 1° Luglio 2014 prevede l'”Allegato H/40″ (compilazione a cura del venditore e del cliente finale), L’Allegato I/40″ (compilazione a cura del venditore e dell’installatore completo di tutti i documenti previsti dal medesimo allegato).

L’Allegato F/40″ rappresenta l’Allegato informativo per le richieste di preventivazioni di lavori pervenute all’impresa distributrice.

L’impresa distributrice computa i tempi di attivazione di un impianto di utenza nuovo o di attivazione o riattivazione della fornitura di un impianto di utenza modificato o trasformato, a partire dalla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista nei vari casi dalla Delibera 40/2014 (rispettivamente Art.16.4 e Art.18.3).

L’impresa distributrice a seguito segnalazione scritta da parte dell’installatore di esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità a seguito attivazione della fornitura di un impianto nuovo o a seguito attivazione/riattivazione fornitura di un impianto modificato/trasformato, sospenderà la fornitura gas. La riattivazione è subordinata all’eliminazione delle non conformità riscontrate, nonché alla presentazione di una nuova richiesta completa della relativa documentazione.

In caso di verifica da parte del Comune, saranno addebitati dal venditore di gas ulteriori € 100,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere ulteriori costi connessi alla verifica. Inoltre in caso di esito negativo di tale verifica il Comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all’Azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas.

Nel caso di sospensione della fornitura a seguito dispersione gas nell’impianto di utenza, ovvero a seguito malfunzionamento degli apparecchi utilizzatori, ovvero di potenziale pericolo a seguito ordinanza di Pubblica Autorità, per ottenere la riattivazione della fornitura il Cliente dovrà seguire le modalità indicate nel seguente avviso.

Per il testo completo della Delibera 40/14, Delibera 192/05, Delibera 47/06 e Delibera 87/06 si rimanda, per ulteriori informazioni e chiarimenti, al sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente all’indirizzo https://www.arera.it/it/docs/14/040-14.htm

Allegato H 40/14 Rapporto Tecnico di Compatibilità Linee guida CIG n. 11/2018
Allegato I  40/14 Dichiarazione Progettista Linee guida CIG n. 12/2020
Allegato F 40/14 Mod_a_12 2020 Guida Compilazione Modelli 40/14
Allegato G 40/14 Mod_b_12 2020 01-LG-CIG
Allegati tecnici obbligatori Autocertificazione Impianto Interno Rapporto_prova impianto_11137